Il Servizio Idrico Integrato
Quadro di riferimento
Cenni storici sullo sviluppo del
servizio idrico
Il servizio idrico nei suoi segmenti (acquedotti, fognatura e
depurazione) è di competenza di ciascun Comune nel proprio territorio ed
è svolto in proprio dai Comuni o affidato in concessione a soggetti
pubblici o privati.
Gli impianti e le reti necessari al servizio idrico sono stati in
passato realizzati dai Comuni medesimi o dai soggetti affidatari del
servizio.
Il servizio può essere gestito con impianti propri o di terzi (pubblici
o privati) a fronte di una concessione d’uso o di un contratto di
gestione.
La captazione ed il trattamento delle acque all’interno di proprietà
private e di attività commerciali ed industriali è ammessa e può essere
gestita autonomamente dai soggetti privati interessati con impianti
propri gestiti in proprio od affidati a gestori indipendenti o
sovrapponibili al gestore del SII competente territorialmente.
Quadro normativo nazionale
Con la Legge 18/05/1989 n. 183 sono state introdotte norme dirette ad
assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione
e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo
economico e sociale nonché la tutela degli aspetti ambientali a loro
connessi.
Le finalità sopra descritte sono state successivamente fatte proprie
dalla Legge 36/94 "Galli", che ha profondamente innovato la normativa
relativa al settore delle risorse idriche.
In primo luogo, la Legge Galli stabilisce che tutte le acque
superficiali e sotterranee sono pubbliche e il consumo umano è
prioritario rispetto agli altri usi, che sono ammessi quando la risorsa
è sufficiente a condizione che non pregiudichino la qualità dell'acqua
per il consumo umano.
La legge Galli ha innovato la disciplina
di settore prevedendo, in particolare:
- l'unificazione verticale dei diversi segmenti di gestione mediante
l'istituzione del "Servizio Idrico Integrato" (SII) inteso come
l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione
dell'acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue;
- l'individuazione di "Ambiti Territoriali Ottimali" (ATO), tali da
consentire adeguate dimensioni gestionali, superare la frammentazione
delle gestioni locali e realizzare economie di scala con un bacino di
utenza in grado di generare introiti tali da coprire i costi di gestione
e gli investimenti necessari, remunerando il capitale investito;
- l'istituzione di un'Autorità d'Ambito per ciascun ATO, con il compito
di:
- organizzare il SII;
- individuare il soggetto gestore del SII (Gestore);
- vigilare sull'attività di quest'ultimo;
- determinare le tariffe per i servizi idrici;
- l'organizzazione imprenditoriale della gestione del settore idrico,
che dovrà essere improntata a criteri di efficienza, efficacia e
imprenditorialità;
- la definizione di un sistema tariffario basato sul principio della
tariffa unica per ciascun ATO, comprensiva dei servizi di distribuzione
di acqua potabile, fognatura e depurazione, tale da assicurare la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
L'organizzazione del SII si basa su una netta distinzione
nell'attribuzione dei vari livelli di funzione. In particolare la
relativa distribuzione di competenze si può schematizzare come segue:
- le attività di indirizzo generale e di programmazione competono agli
organi dello Stato e alle regioni;
- le funzioni di governo, organizzazione e controllo competono agli enti
locali riuniti in Autorità d'Ambito;
- l'attività di gestione compete al Gestore del SII, sia esso pubblico o
privato.
Il D.Lgs. n. 152/06 (sostituisce la normativa precedente del settore):
il Supplemento Ordinario n. 96 della GU n. 88 del 14 aprile pubblica il
Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia
ambientale" (cd "Codice ambientale"). Le nuove norme sono entrate in
vigore il 29 aprile 2006 (quindicesimo giorno dalla pubblicazione).
L’impatto di questa recente normativa non è stato considerato nel
presente piano.
Quadro normativo regionale lombardo
La legge Galli è stata resa inizialmente operativa, in Lombardia,
con la Legge Regionale 21/98 e con l'approvazione della Convenzione tipo
(D.G.R. n. 7/4476 del 04/05/2001 e D.G.R. n. 6/48526 del 24/02/00), del
Regolamento per il funzionamento della Conferenza (R.R. n. 5
del16/07/01) e da una circolare di divulgazione degli orientamenti in
ordine all'organizzazione del servizio idrico integrato (DDG n. 26 del
26/11/2001).
Successivamente la Legge Regionale 26/03 "Disciplina dei servizi locali
di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei
rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche",
modifica la Legge Regionale 21/98.
Ai fini di rendere operativa la LR 26/03, la Regione Lombardia ha poi
provveduto a pubblicare le seguenti direttive:
- DGR n. 21121 del 23 dicembre 2004, pubblicata sul BURL 2° SUPPLEMENTO
STRAORDINARIO al n. 3 del 18 gennaio 2005, approvazione degli schemi
tipo regionali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato.
- Regolamento Regionale n. 4 del 28 febbraio 2005, pubblicato sul BURL
1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 9 del 1 marzo 2005, ripartizione dei
segmenti di attività tra gestore di reti ed impianti ed erogatore del
servizio, criteri di indirizzo per affidamento dell'AATO ad una
pluralità di gestori.
- DGR n. 293 del 8 luglio 2005, pubblicata sul BURL 2° SUPPLEMENTO
STRAORDINARIO al n. 30 del 28 luglio 2005, modalità procedurali e
tecniche per la tenuta e la pubblicità delle banche dati relative alle
autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali
in fognatura, o di scarichi non recapitanti in rete fognaria e il
relativo uso delle acque.
La Legge Regionale n. 26/2003 [14] stabilisce che l'Autorità organizza
il servizio idrico integrato a livello di ambito, secondo le modalità
descritte qui di seguito.
L'Autorità può procedere all'affidamento del servizio idrico integrato a
una pluralità di soggetti per il miglior soddisfacimento dei criteri di
efficacia, efficienza ed economicità e qualora dimostri nel piano
d'ambito che la predetta pluralità comporta per l'ATO vantaggi economici
funzionali e ambientali.
Le Autorità possono procedere ad affidamenti congiunti per gli
interambiti nel caso in cui sia necessario definire politiche integrate
e garantire la gestione omogenea e coordinata degli interventi sui
bacini idrografici condivisi.
Con regolamento regionale sono specificati i segmenti di attività
inclusi nella gestione di reti e impianti, nonché quelli facenti parte
dell'erogazione del servizio e sono indicati altresì i criteri di
riferimento ai fini di cui al comma 2.
Estratto dalla Legge Regionale n. 26/2003, Articolo 2
1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali destinati
all'esercizio dei servizi costituiscono dotazione di interesse pubblico.
Gli enti locali non possono cederne la proprietà; possono, tuttavia,
conferire tale proprietà, anche in forma associata, a società di
capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico, ovvero
a società pubbliche necessariamente maggioritarie, i cui soci portatori
del capitale di minoranza siano scelti con procedura aperta e ad
evidenza pubblica.
2. Gli enti locali, anche in forma associata, stabiliscono i casi nei
quali l'attività di gestione delle reti e degli impianti è separata
dall'erogazione dei servizi. Qualora sia separata dall'attività di
erogazione dei servizi, la gestione di tali dotazioni spetta, di norma,
ai proprietari degli stessi. Qualora previsto, i proprietari applicano
la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti di lavori
pubblici e di servizi allorché, per l'attività di gestione delle proprie
reti e impianti, intendano avvalersi, in tutto o in parte, di soggetti
terzi ai sensi di tale normativa. L'assetto proprietario e il modello
gestionale prescelti devono, comunque, prioritariamente salvaguardare
l'integrità delle dotazioni nel tempo e la loro valorizzazione.
3. I proprietari e i gestori pongono le reti, gli impianti e le altre
dotazioni patrimoniali a disposizione dei soggetti incaricati
dell'erogazione del servizio.
4. La gestione comprende la realizzazione degli investimenti
infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento di reti e
impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione
necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali.
5. L'erogazione del servizio comprende tutte le attività legate alla
fornitura agli utenti finali del servizio stesso, ivi incluse le
attività di manutenzione di reti ed impianti.
6. L'erogazione dei servizi è affidata a società di capitali scelte
mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la
disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza; nel caso
in cui non sia vietato dalle normative di settore, e se ne dimostri la
convenienza economica, gli enti locali possono affidare l'attività di
erogazione del servizio congiuntamente a una parte ovvero all'intera
attività di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà.
7. Il confronto concorrenziale deve essere adeguatamente pubblicizzato;
le regole di tale confronto non devono attuare discriminazioni fra
operatori e indicare requisiti sproporzionati rispetto alle prestazioni
richieste. La qualificazione dei soggetti deve poter essere accertata
anche sulla base della disciplina vigente in altro stato membro
dell'Unione europea.
8. Qualora risulti economicamente e funzionalmente più vantaggioso è
consentito l'affidamento contestuale, con le procedure di cui al comma
6, di una pluralità di servizi. In questo caso la durata
dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore
alla media delle durate massime degli affidamenti previste dalle
discipline di settore. L'affidatario di una pluralità di servizi tiene
una contabilità separata per ciascuno dei servizi gestiti.
9. I servizi sono erogati con le seguenti modalità:
a) in maniera diffusa sul territorio;
b) con regolarità e continuità della prestazione;
c) secondo requisiti di sicurezza e di protezione dell'ambiente;
d) sulla base di indicatori, intesi quali parametri quantitativi,
qualitativi e temporali, che permettano la misurazione dei fattori dai
quali dipende la qualità del servizio;
e) in condizioni diversificate di accessibilità al servizio per
obiettivi disagi di natura sociale, economica o territoriale;
f) in considerazione di valori standard generali, intesi quali obiettivi
di qualità, tecnici e di sicurezza, tali da garantire nel complesso
l'adeguatezza delle attività prestate in un dato periodo;
g) in considerazione di valori standard specifici, riferiti a singole
prestazioni direttamente esigibili dall'utente, espressi in termini
quantitativi, qualitativi e temporali, che consentano un immediato
controllo sulla loro effettiva osservanza;
h) con la previsione di rimborsi automatici forfettari dovuti in caso di
prestazione qualitativamente inferiore rispetto allo standard minimo
garantito nella carta dei servizi di cui all'articolo 7,
indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio
occorso all'utente e imputabile a dolo o a colpa del soggetto erogatore.
10. Con regolamento regionale e sentita la Conferenza delle autonomie
locali:
a) sono stabiliti standard qualitativi e modalità di gestione per
l'erogazione dei servizi;
b) sono individuati i criteri di ammissibilità e aggiudicazione delle
gare in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di
concorrenza e di libero mercato. I criteri devono considerare un insieme
ponderato di valutazioni di livelli di qualità ed economicità del
servizio e di affidabilità complessiva del concorrente. Per valutare
tali elementi sono considerati fattori premianti, tra gli altri, la
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, le
certificazioni di qualità, la certificazione di bilancio, la
predisposizione di un bilancio ambientale e sociale, l'attestazione di
eccellenza regionale di cui all'articolo 8, comma 4 e le modalità di
applicazione della clausola sociale. L'applicazione di clausole
contrattuali di tipo sanzionatorio per inadempimenti gravi della
prestazione, relativa a precedenti gare, è considerata fattore
penalizzante.
Segmenti del servizio idrico
Il servizio idrico può essere suddiviso in tre principali segmenti di
gestione fra loro distinti:
- Acquedotto: l’acquedotto comprende la captazione (da bacini naturali,
pozzi di subalveo e falde acquifere), le reti di adduzione, gli impianti
di potabilizzazione (laddove necessari), lo stoccaggio e la rete di
distribuzione dell’acqua potabile (*)
- Fognatura: il sistema fognario comprende le reti di raccolta
dell’acqua potabile usata nell’ambito delle utenze private ed
industriali (**)
- Depurazione: la depurazione comprende gli impianti per il trattamento
delle acque provenienti dal sistema fognario e le acque conferite con
autospurghi ed autobotti in genere (**)
(*) sono escluse da questa componente le acque industriali (prelevate da
pozzi o da acque superficiali) e le acque per uso irriguo (distribuite
da canali)
(**) salvo eccezioni, sono escluse da questa componente le acque reflue
industriali, che sono generalmente trattate in impianti appositi situati
all’interno degli stabilimenti produttivi o in impianti consortili
privati o pubblici
Da questa suddivisione e definizione discende il fatto che il bilancio
dei volumi di acqua immessa nell’acquedotto corrisponde al volume di
acqua trattata, al netto delle perdite in rete e degli apporti di acque
reflue provenienti da captazioni separate (vedere Allegato 3).
Il servizio di distribuzione dell'acqua per usi industriali può essere
compreso nel servizio idrico. Generalmente l’acqua per usi industriali
non è sottoposta ad alcun trattamento a valle della captazione.
L’integrazione del servizio per segmenti
Dal punto di vista operativo ed amministrativo, l’integrazione dei
segmenti di gestione, produce sinergie in grado di generare benefici
economici significativi.
L’integrazione del servizio nel territorio
In considerazione dell’impostazione originale, le reti e gli impianti
dei diversi Comuni sono stati generalmente realizzati in fasi diverse e
distinte (acquedotto, fognatura e depurazione) e non sempre gli
interventi sono stati coordinati in modo tale da assicurarne
l’integrazione ed ottimizzazione in ambito intercomunale o di bacino.
L’integrazione ed interconnessione delle reti e degli impianti
nell’ambito intercomunale e di bacino non sempre rappresenta un elemento
di ottimizzazione tecnica ed economica.
L’ottimizzazione tecnico-economica degli impianti e delle reti deve
tenere conto sostanzialmente dei seguenti aspetti:
- La configurazione orografica può determinare la necessità di sollevare
le acque reflue per superare dislivelli oppure ostacoli (fiumi, canali,
reti ferroviarie, etc.)
- Una modesta densità di popolazione o di attività servite potrebbe non
giustificare il costo di collettori allacciati alla rete principale,
suggerendo di realizzare reti locali di acquedotto e fognatura
- Il flusso nella rete fognaria avviene generalmente per caduta, essendo
assicurato dalla naturale pendenza del terreno verso gli impianti di
trattamento posti a valle
Gli altri parametri operativi che condizionano il costo del servizio
(personale operativo, manutenzione, energia elettrica) hanno
un’incidenza inferiore rispetto all’ammortamento degli impianti e quindi
possono essere in prima approssimazione trascurati nella fase di
progettazione dell’integrazione ed estensione del servizio.
Separazione fra Gestione ed Erogazione
Il Servizio Idrico Integrato (SII) rappresenta un approccio
relativamente recente e consiste nella gestione integrale del ciclo
delle acque, dalla captazione fino alla depurazione e reimmissione
nell'ambiente.
Il SII può essere svolto da un operatore o da più operatori coordinati
nel territorio.
Come previsto dalla L.R. 26/2003 [5], il servizio viene
convenzionalmente suddiviso nelle seguenti componenti:
- Gestione: consiste nella gestione operativa di tutti gli impianti e di
tutte le reti del SII (La gestione comprende la realizzazione degli
investimenti infrastrutturali destinati all'ampliamento e potenziamento
di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e
valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche
funzionali [5]).
- Erogazione: consiste nella gestione amministrativa del rapporto con
gli utenti (allacciamenti, contatori, bollettazione ed incassi) e dei
gestori (pagamento del servizio di gestione). (L'erogazione del servizio
comprende tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del
servizio stesso, ivi incluse le attività di manutenzione di reti ed
impianti [5]).