Stoccaggio gas
Il decreto legislativo n. 164/00 ha
disciplinato l’attivitā di stoccaggio prevedendo che essa sia svolta in
concessione, ha definito obblighi in capo ai titolari della concessione
e dato disposizioni in materia di separazione societaria.
L’attivitā di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unitā
geologiche profonde č svolta sulla base di concessione, di durata non
superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero delle attivitā
produttive ai richiedenti che abbiano la necessaria capacitā tecnica,
economica e organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel
pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle
disposizioni del medesimo decreto (articolo 11, comma 1).
I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale hanno l'obbligo
di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e
di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di
cui essi dispongono abbia idonea capacitā, e purché i servizi richiesti
dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a
criteri stabiliti dal Ministero delle attivitā produttive (articolo 12,
comma 2).
Il servizio di stoccaggio minerario, disciplinato dal decreto
ministeriale 9 maggio 2001, ha la finalitā di assicurare alle produzioni
nazionali una flessibilitā di fornitura confrontabile con quella
caratteristica dei contratti di importazione, nonché di tenere conto dei
rischi tecnici di fermata della produzione. Lo stoccaggio strategico,
disciplinato dal Ministero con il decreto ministeriale 26 settembre
2001, č finalizzato a sopperire situazioni di mancanza o di riduzione
degli approvvigionamenti, o di crisi del sistema del gas e l’onere del
suo mantenimento č posto a carico degli importatori di gas prodotto in
Paesi non appartenenti all'Unione europea (articolo 3, comma 1).
Lo stoccaggio di modulazione č finalizzato a soddisfare la modulazione
dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi, ed č
posto a carico dei fornitori di clienti con consumi inferiori a 200.000
mc annui (articolo 18, commi 1, 2 e 3).
L’attivitā di stoccaggio č separata societariamente da tutte le altre
attivitā del settore gas, ad eccezione del trasporto dal quale deve
risultare separata contabilmente e gestionalmente (articolo 19).
Successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/00
sono state costituite due societā di stoccaggio Stogit (del gruppo Eni)
ed Edison Stoccaggi (del gruppo Edison), dedicate esclusivamente a tale
attivitā, prima integrata verticalmente con altre attivitā del settore.
La societā Stogit č controllata integralmente dal gruppo Eni, a sua
volta dominante nel segmento dell’approvvigionamento e della vendita, e
detiene circa il 98% delle capacitā di stoccaggio operative nel nostro
Paese. La Stogit gestisce otto stoccaggi, dei quali sette sono ubicati
nell'Italia settentrionale (Brugherio, Cortemaggiore, Ripalta, Sergnano,
Settala, Minerbio, Sabbioncello) ed uno nell’Italia centrale (San
Salvo). Complessivamente la massima riserva attiva in questi stoccaggi,
formata dal gas estraibile e reiniettabile ciclicamente (working gas) e
comprensiva della riserva strategica, ammonta a circa 12,6 miliardi di
metri cubi (Gmc), mentre la producibilitā in condizioni di massimo
riempimento č di circa 250 milioni di metri cubi al giorno (Mmc/g).
L’Edison Stoccaggi dispone di due piccoli stoccaggi ancora in fase di
sviluppo (Cellino in Abruzzo e Collalto in Veneto), con una riserva
attiva di 0,32 Gmc e una producibilitā giornaliera in condizioni di
massimo riempimento di 3,1 Mmc/g, in corso di ampliamento.
Il Ministero delle attivitā produttive ha rilasciato a Stogit le
concessioni per la conversione a stoccaggio dei giacimenti di Alfonsine
(agosto 1999, ad Eni), Bordolano (novembre 2001) e per l'estensione
dello stoccaggio di San Salvo con le quali si stima che la riserva
attiva complessiva possa essere incrementata nel medio periodo (8 anni,
a regime, considerando anche i tempi amministrativi) di ulteriori 3,7
Gmc e che la disponibilitā di punta (all'inizio dello svuotamento) possa
aumentare di 34 Mmc/g. Il programma dei lavori per queste nuove
concessioni risulta perō attualmente sospeso in attesa dell'esito
dell’appello al Consiglio di Stato promosso da Stogit contro la sentenza
del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (di seguito: TAR
Lombardia) che ha confermato la remunerazione tariffaria stabilita
dall'Autoritā per il primo periodo regolatorio. Sospesa per un
quadriennio č anche l’attivitā di stoccaggio per il livello A della
concessione di Cortemaggiore, per permettere l'effettuazione di
verifiche minerarie.
Allo scopo di incentivare l’avvio della concorrenza, il decreto
legislativo n. 164/00 ha previsto che alcuni giacimenti destinati alla
coltivazione ed in corso di esaurimento vengano destinati alla funzione
di stoccaggio ed assegnati agli operatori interessati ad assumerne la
gestione, mediante procedure a carattere concorrenziale. Il Ministero
delle attivitā produttive ha selezionato in via preliminare quattro
nuove concessioni (Cotignola-San Potito ad Edison Stoccaggi, Cornegliano
a Confservizi Internazionali, Serra Pizzuta e Cugno le Macine a Geogas)
per 2,3 Gmc che potranno entrare in servizio a regime non prima di 7-8
anni.
Delle predette assegnazioni, tre (Cotignola-San Potito, Serra Pizzuta e
Cugno le Macine) sono oggetto di ricorso al TAR Lazio da parte degli
esclusi. Per tutte e quattro deve ancora essere eseguita la procedura di
screening ambientale di competenza del Ministero dell’Ambiente.